Per la legge italiana possono esercitare la professione di psicoterapeuta solo un medico o uno psicologo, abilitati all’esercizio della propria professione, che abbiano completato con successo una specializzazione quadriennale in psicoterapia, o comunque una specializzazione riconosciuta dal proprio ordine professionale che abiliti all’esercizio della psicoterapia [LEGGE n.56 del 18 febbraio 1989]. Questo è facilmente consultabile inserendo i dati del professionista negli albi online regionali o nazionale. A questo proposito segnalo questo articolo dell’Ordine degli Psicologi del Veneto sui segni dell’esercizio abusivo della professione.